Condizioni generali d'acquisto

1. Oggetto e base del contratto
a) Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito “CG”) si applicano a tutti gli acquisti (di seguito “ordine”) effettuati da CleanService Group AG (di seguito “acquirente”) dal partner commerciale (di seguito denominato “fornitore”), salvo diverso accordo scritto.
b) Per tutti i contratti in relazione all'acquisto di prodotti, materiali, materie prime, strumenti o pezzi di ricambio (di seguito "articoli contrattuali") da parte del cliente, indipendentemente dal fatto che si basino su contratti quadro, consegne su richiesta o ordini individuali , le Condizioni Generali del cliente si applicano esclusivamente nella versione valida al momento della ricezione dell'ordine da parte del fornitore. È responsabilità del fornitore informarsi sulle presenti Condizioni Generali sotto la propria responsabilità. Non si applicano termini e condizioni differenti del fornitore, indipendentemente dalla loro forma.
c) In caso di contraddizioni tra diversi documenti contrattuali delle parti, si applica il seguente ordine di priorità:
• Le disposizioni del rispettivo ordine dell'acquirente
• Altri accordi particolari con le parti
• Accordi di collaborazione sottoscritti dalle parti
• Le presenti Condizioni Generali
d) Il fornitore accetta che dopo una singola applicazione delle presenti Condizioni Generali nella versione valida al momento della ricezione dell'ordine da parte del fornitore, queste si applicheranno automaticamente ad ogni ulteriore ordine.

2. Richieste, offerte e conferme
a) Le richieste dell'acquirente al fornitore non sono vincolanti. Il fornitore crea offerte gratuitamente.
b) Il cliente riconosce solo gli ordini effettuati dal suo ufficio acquisti. Modifiche o integrazioni agli ordini sono vincolanti solo se confermate per iscritto al fornitore (sono sufficienti fax ed e-mail) dall'ufficio acquisti dell'acquirente.
c) L'ordine deve essere confermato dal fornitore alla persona dell'ufficio acquisti dell'acquirente indicata come riferimento nell'ordine, entro e non oltre tre giorni lavorativi mediante una conferma d'ordine scritta e datata, che includa il numero di riferimento dell'acquirente, il prezzo , quantità e data di consegna.
d) L'offerta del fornitore è vincolante per almeno due mesi dal momento in cui viene ricevuta dal cliente. Se il fornitore ha già consegnato un prodotto specifico in una forma simile ad un concorrente dell'acquirente, il fornitore informerà immediatamente l'acquirente.
e) Il fornitore è obbligato, a prima richiesta, a inviare all'acquirente disegni costruttivi del calcestruzzo, specifiche di prodotto, informazioni sui materiali o informazioni sugli ingredienti relativi agli articoli contrattuali.

3. Validità dell'ordine
a) Se il fornitore è una persona giuridica, l'ordine deve essere firmato da un rappresentante debitamente autorizzato nel registro delle imprese. Se il fornitore conferma l'ordine con un altro documento scritto, da lui legalmente firmato, che riflette il testo dell'ordine e vi sono discrepanze tra l'ordine e la conferma d'ordine del fornitore, l'ordine prevale a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto Avere.

4. Ordine
a) Gli ordini sono vincolanti solo se impartiti per iscritto. Ciò vale anche per tutte le modifiche, aggiunte, specifiche, ecc. Il fornitore è tenuto a contattare immediatamente il cliente e prima di inviare la conferma se nota un errore o un problema aperto riguardo a componenti essenziali dell'ordine, in particolare quantità, prezzo o tempi di consegna. Il fornitore si preoccupa di conoscere i dati e le circostanze essenziali nonché lo scopo previsto dell'ordine.
b) L'ordine deve essere confermato dal fornitore per iscritto alla persona dell'ufficio acquisti dell'acquirente indicata sull'ordine entro e non oltre tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.

5. Subappalto
a) Il subappalto da parte del fornitore è vietato senza l'espresso consenso scritto dell'acquirente. Senza l'approvazione scritta dell'acquirente, gli ordini di produzione per la produzione degli articoli contrattuali sulla base dei disegni dell'acquirente ("parti a disegno") non possono essere trasmessi a subappaltatori. Il fornitore è responsabile sia per i suoi subfornitori che per se stesso. Se l'acquirente specifica dei subfornitori, ciò non esonera il fornitore dalla responsabilità di monitorare la qualità dei prodotti acquistati e di valutare e sviluppare questi subfornitori. fornitori.

6. Consegna, imballaggio e identificazione
a) Le consegne devono essere effettuate in conformità al DDP degli INCOTERMS® attualmente in vigore. Ogni consegna deve essere accompagnata da una bolla di consegna che riporti il numero d'ordine assegnato dall'acquirente, la designazione del contenuto secondo identità e quantità e, se necessario, altri documenti specificati dall'acquirente o richiesti dalla legge.
b) Servizi parziali sono consentiti solo con il consenso scritto dell'acquirente. Se il fornitore fornisce prestazioni parziali senza il consenso scritto dell'acquirente, l'adempimento contrattuale avverrà solo con la consegna dell'ordine completo.
c) Per l'identificazione e l'assegnazione, il fornitore deve fornire la marcatura delle parti o la marcatura dell'imballaggio per garantire una chiara tracciabilità delle parti. Per quanto possibile, l'etichettatura dei componenti avviene previo accordo con il cliente. Le unità di imballaggio devono essere adeguatamente etichettate.
d) Se un ordine del valore netto superiore a CHF 5.000,00 (valore dopo la conversione dalla valuta concordata) viene consegnato prima che il cliente abbia ricevuto l'ordine firmato come conferma d'ordine, il cliente è libero di accettare o rifiutare la consegna. In caso di rifiuto, la consegna verrà restituita al fornitore a sue spese.
e) Il fornitore dovrà inoltre prestare la massima attenzione all'indirizzo di consegna indicato nell'ordine. Egli risponde di eventuali errori non chiaramente imputabili all'acquirente.
f) Se il fornitore consegna prodotti, relativi componenti o sostanze che devono essere dichiarati o che contengono sostanze pericolose al momento dell'ordine secondo le prescrizioni svizzere, è tenuto non solo a rispettare le prescrizioni svizzere di legge nel luogo di destinazione per imballaggio ed etichettatura, ma anche informare l'acquirente senza che gli venga chiesto di farlo. Al fine di adempiere agli obblighi relativi alle merci pericolose previsti dalla legge svizzera, fornire informazioni nella misura necessaria sulle merci pericolose pertinenti o dichiarazioni da classificare. Se il regolamento UE sulle sostanze chimiche “REACH” (“Regolamento REACH”) si applica in tutto o in parte alla gamma di prodotti in questione del fornitore, il fornitore è tenuto a soddisfare tutte le registrazioni, le relazioni e gli obblighi di informazione richiesti successivamente senza essere richiesto. Se il fornitore ha sede al di fuori dell'UE, conferma di aver nominato un rappresentante esclusivo nell'UE ai sensi dell'articolo 8 del regolamento REACH, che effettuerà anche le registrazioni e i rapporti richiesti per l'acquirente per le merci consegnate dal fornitore e adempirà agli obblighi di informazione.
g) Il fornitore si impegna a dichiarare la merce in modo completo e deve soddisfare tutti i requisiti delle leggi doganali nazionali e internazionali applicabili e del commercio estero e ottenere i necessari permessi di esportazione. Il fornitore deve, senza essere richiesto, fornire all'acquirente tutte le informazioni e i dati per iscritto di cui l'acquirente ha bisogno per conformarsi alla legge sul commercio estero per l'esportazione, l'importazione e la riesportazione. Può includere i seguenti documenti.
• Certificati (es. certificato FSC, certificato PEFC) o dichiarazioni di conformità
• Il numero di tariffa doganale statistica secondo l'attuale classificazione delle merci nelle statistiche del commercio estero e il codice SA (“Sistema Armonizzato”);
• Dichiarazioni dei fornitori;
• Certificati di origine;
• Dichiarazioni di prodotto (ad esempio secondo gli standard DIN, EN, ISO o SN);
• Schede prodotto del produttore;
• Schede di sicurezza;
• Distinte di consegna (es. riepilogo delle bolle di consegna);
• Bolla di consegna con i dettagli minimi del numero d'ordine, numero dell'articolo. (acquirente), peso lordo/netto, numeri di tariffa doganale e quantità esatte
h) Il fornitore dovrà presentare la documentazione entro cinque giorni lavorativi alla prima richiesta del cliente. Il fornitore mantiene inoltre un elenco dei prodotti consegnati e lo aggiorna continuamente. I costi associati alla dichiarazione sono a carico del fornitore. I prodotti dichiarati sono vincolanti per l'esecuzione; necessitano del consenso scritto dell'acquirente. Se il fornitore viola i suoi obblighi ai sensi del punto 6. g. egli sopporterà tutte le spese ed i danni che ne deriveranno all'acquirente.
i) Il legno e i materiali a base di legno devono riportare l'etichetta FSC o PEFC.

7. Data di consegna, disponibilità di consegna, interessi di mora
a) Le date di consegna concordate sono vincolanti e si intendono date di arrivo nel luogo di consegna concordato. Non è necessario un sollecito da parte dell'acquirente in caso di ritardo nella consegna (accordo sulla data di scadenza).
b) Il fornitore è tenuto a informare immediatamente l'acquirente se si verificano o si manifestano circostanze a causa delle quali non è possibile rispettare le date e i termini di consegna concordati.
c) Il fornitore si impegna a rispettare la disponibilità di consegna concordata secondo l'appendice “Prontezza di consegna” e, in caso di violazione, a pagare le penalità contrattuali ivi regolate.
d) In caso di ritardo nella consegna, il fornitore è tenuto a pagare una penale contrattuale pari all'1% del valore della consegna a settimana, ma non superiore al 5% dell'importo netto del compenso concordato per il servizio fornito in ritardo. Ulteriori diritti contrattuali o legali e pretese dovute a ritardo (in particolare recesso e risarcimento) esistono in conformità con le disposizioni di legge. La penale contrattuale sarà compensata con ogni ulteriore danno. Se è necessario un trasporto accelerato a causa della disponibilità ritardata, il fornitore si farà carico dei costi di trasporto aggiuntivi. Sono a carico del fornitore anche i costi aggiuntivi per spedizioni espresse non richieste.
e) Eventi imprevedibili, inevitabili e gravi ("forza maggiore") liberano le parti contraenti dai loro obblighi di prestazione per la durata dell'interruzione. Ciò vale anche se questi eventi si verificano in un momento in cui il partner contrattuale interessato è in mora. I partner contrattuali si informeranno tempestivamente e in modo ragionevole e adatteranno in buona fede i loro obblighi alle mutate circostanze.

8. Luogo di adempimento e luogo di consegna
a) Luogo di adempimento e di consegna è il luogo in cui si trova l'acquirente. Il luogo in cui si trova l'acquirente è il luogo in cui ha la sua sede legale (di seguito “sede”). Se il luogo dell'attività industriale o commerciale dell'acquirente (di seguito "indirizzo commerciale") non corrisponde alla sua sede legale, il luogo di consegna è l'indirizzo commerciale, che è quindi considerato sede legale dell'acquirente ai sensi delle presenti Condizioni Generali e Condizioni. Se è previsto un luogo di consegna diverso dalla sede o dall'indirizzo commerciale del cliente, ciò deve essere espressamente indicato per iscritto dal cliente nell'ordine, altrimenti non avviene il trasferimento del rischio per gli oggetti contrattuali dal fornitore al cliente.

9. Trasferimento della proprietà e del rischio
a) La piena proprietà degli oggetti contrattuali passa all'acquirente al momento della consegna nel luogo di consegna specificato nella Sezione 8. Il trasferimento del rischio si basa sugli INCOTERMS® concordati nel rispettivo ordine. La merce viene accettata con firma sulla bolla di consegna al momento del ricevimento, salvo difetti.
b) In caso di incidente grave, il fornitore si impegna a coprire i costi dei seguenti incidenti:
• Lancio a mare
• Danni alla nave o guasti al motore dovuti ad operazioni di salvataggio
• Utilizzo di rimorchiatori e navi di salvataggio
• Danni alla nave o guasti al motore dovuti alla lotta contro l'incendio
• Spese di carico e scarico nel porto di emergenza

10. Prezzi, fatture e pagamenti
a) I prezzi concordati (nella valuta concordata) sono prezzi fissi. Includono le spese di imballaggio e trasporto nonché tutti i dazi doganali, le tasse, la copertura assicurativa completa e altre spese fino al luogo di adempimento. I prezzi non includono l'IVA prevista dalla legge. Le modifiche dei prezzi richiedono l'espresso consenso scritto dell'acquirente.
b) Se applicabili al fornitore, i costi una tantum per strumenti, modelli, programmi, adattatori, ecc. devono essere offerti separatamente.
c) Le fatture devono riportare il numero di riferimento dell'acquirente, il numero dell'articolo, la quantità e il prezzo unitario e devono comunque rispettare i requisiti legali in termini di contenuto.
d) Il pagamento da parte del cliente viene effettuato entro 60 giorni dalla fornitura completa del servizio e dal ricevimento di una regolare fattura da parte del cliente. Le fatture devono riportare il numero di riferimento dell'acquirente, il codice articolo (codice articolo fornitore e codice articolo cliente), la quantità e il prezzo unitario. In caso di consegna o prestazione difettosa, l'acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento proporzionalmente fino al corretto adempimento. Il termine di pagamento del fornitore è indicato sul rispettivo ordine dell'acquirente e resta valido fino alla stipula di un nuovo accordo reciproco.
e) I pagamenti non costituiscono riconoscimento della conformità della fornitura o della prestazione al contratto. In caso di fornitura o prestazione difettosa, l'acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento proporzionalmente fino al corretto adempimento. I diritti legali rimangono completamente protetti anche dopo aver effettuato il pagamento del servizio.
f) I pagamenti da parte del cliente si considerano eseguiti puntualmente se l'ordine di bonifico viene trasmesso alla banca del cliente per l'elaborazione entro il termine di pagamento concordato.

11. Garanzia per vizi materiali e legali, responsabilità per danni, assicurazione, prescrizione
a) L'acquirente non è obbligato ad effettuare controlli al ricevimento delle consegne.
b) In caso di richiesta di garanzia, l'acquirente può richiedere o provvedere a quanto segue, indipendentemente dai diritti di garanzia previsti dalla legge.
• Se vengono riscontrati pezzi difettosi alla consegna o durante l'installazione durante la serie, il fornitore ha la possibilità, dopo informazione scritta da parte dell'acquirente, di recuperare immediatamente le consegne difettose a proprie spese e di fornire sostituzioni o selezionarle e/o rielaborarle loro.
• L'acquirente può restituire la merce non conforme al contratto a spese e rischio del fornitore, a meno che il fornitore non chieda il ritiro e lo esegua immediatamente.
• Se la restituzione e la sostituzione non sono possibili per motivi di pianificazione, il fornitore deve, dopo una richiesta scritta da parte del cliente, smistare la quantità di parti sospette presso la sede del cliente entro 24 ore e a proprie spese. Se il fornitore non adempie a questa richiesta, i dipendenti del cliente o i fornitori di servizi esterni spartiranno le quantità necessarie per mantenere la capacità di consegna (prestazione sostitutiva) dopo aver informato il fornitore per iscritto, a condizione che la prestazione successiva non sia sproporzionata per il fornitore. Il fornitore si fa carico dei costi risultanti.
• Se la sostituzione di un'intera serie di articoli contrattuali o di prodotti dell'acquirente che sono stati incorporati negli articoli contrattuali è necessaria a causa di un difetto di serie, ad esempio perché un'analisi degli errori in un singolo caso è antieconomica, non possibile o irragionevole, il fornitore rimborserà anche i costi relativi a questa parte della serie interessata che non presenta difetti tecnici.
• Il fornitore si fa carico di tutti i danni subiti dall'acquirente o da terzi a causa di elementi contrattuali difettosi.
c) Per ogni reclamo relativo a difetti, il fornitore deve definire in anticipo le misure con l'acquirente, elaborarle e presentare una dichiarazione all'acquirente.
d) Il fornitore si fa carico di tutti i costi sostenuti per i necessari interventi di richiamo o di servizio, a condizione che gli interventi di richiamo o di servizio da parte dell'acquirente siano effettivamente dovuti a difetti degli articoli contrattuali del fornitore.
e) Qualora terzi, indipendentemente dal fondamento giuridico, avanzino legittimamente pretese nei confronti del cliente a causa di un vizio materiale o giuridico o di un altro difetto nella fornitura o nel servizio del fornitore, il fornitore è tenuto a esonerare il cliente da ogni responsabilità a prima richiesta.
f) Il fornitore deve mantenere un'assicurazione di responsabilità del prodotto sufficiente per lesioni personali e danni alla proprietà per coprire qualsiasi rischio di responsabilità del prodotto che va oltre l'ambito della sua normale assicurazione di responsabilità aziendale. La prova dell'esistenza di adeguate polizze assicurative deve essere fornita all'acquirente alla prima richiesta. Se il cliente ha diritto a ulteriori richieste di risarcimento danni, queste rimangono inalterate.
g) Il periodo di garanzia per eventuali difetti materiali e legali è di 36 mesi dal trasferimento del rischio. Il periodo di garanzia è sospeso per il periodo che intercorre tra l'invio di una giustificata denuncia dei difetti e (i) la corretta successiva prestazione da parte del fornitore o (ii) il rifiuto della successiva prestazione da parte del fornitore. La garanzia decorre nuovamente in caso di consegna successiva.

12. Difetti materiali nascosti
a) Se si verifica un difetto materiale che non era evidente al momento del controllo della merce in entrata (difetto nascosto), l'acquirente è tenuto a segnalarlo al fornitore entro un termine ragionevole. È necessario tenere conto del periodo di garanzia legale o contrattuale secondo il diritto svizzero (per cui la garanzia contrattuale, se più lunga, ha la priorità, cfr. sezione 11 lett. g).

13. Mezzi di produzione
a) La documentazione tecnica, le schede standard, i modelli, le matrici, le dime, i campioni, le apparecchiature di prova, gli strumenti e le altre attrezzature di produzione (di seguito “attrezzature di produzione”) forniti dal cliente rimangono di proprietà del cliente. Gli impianti di produzione che il fornitore acquista o produce a spese dell'acquirente per l'adempimento di un contratto tra le parti contraenti diventano di proprietà dell'acquirente.
b) L'acquirente detiene tutti i diritti sui materiali di produzione che ha pagato o messo a disposizione del fornitore. Il fornitore è autorizzato a disporre effettivamente o legalmente di tali apparecchiature di produzione, a spostarle o a renderle permanentemente inutilizzabili solo con l'espresso consenso dell'acquirente.
c) Le riproduzioni dei materiali di produzione non possono essere effettuate senza il consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore non può mettere a disposizione di terzi mezzi di produzione o copie di mezzi di produzione né utilizzarli per altri scopi senza autorizzazione scritta.
d) I materiali di produzione dell'acquirente, compresi tutti i duplicati realizzati, devono essere restituiti immediatamente dopo l'esecuzione dell'ordine, senza che gli venga richiesto.
e) Gli impianti di produzione consegnati al fornitore per un periodo di tempo più lungo allo scopo di restare e adempiere ad un contratto tra le parti contraenti devono essere chiaramente contrassegnati con la nota "Proprietà di Steinemann AG".
f) Il fornitore deve utilizzare le attrezzature di produzione esclusivamente per l'adempimento di un contratto tra le parti contraenti e trattarle con cura, in particolare assicurandole adeguatamente contro danni da incendio, acqua e furto a proprie spese ed eseguire i necessari lavori di manutenzione e ispezione in un ambiente tempestivo e a proprie spese.
g) L'attrezzatura di produzione deve essere restituita all'acquirente immediatamente e in qualsiasi momento alla sua prima richiesta senza indicarne i motivi. È escluso il diritto di ritenzione del fornitore a causa di pagamenti in sospeso per i materiali di produzione acquistati o fabbricati.
h) Eventuali attrezzature di produzione rimaste presso il fornitore dopo la consegna dell'ultima merce fabbricata con esso possono essere distrutte solo previo consenso scritto dell'acquirente. Il fornitore può esigere che l'acquirente riprenda i restanti materiali di produzione.

14. Diritti di proprietà intellettuale di terzi
a) Il fornitore è responsabile che tutte le forniture e/o prestazioni sono esenti da diritti di terzi e che da esse e dal loro utilizzo conforme al contratto non vengono violati brevetti, modelli di utilità, design o altri diritti di proprietà intellettuale in patria e all'estero , a meno che il fornitore non sia colpevole dei fornitori.
b) Le parti contrattuali sono obbligate a informarsi reciprocamente immediatamente su eventuali rischi di lesioni e su presunti casi di lesioni che vengono a conoscenza, per darsi reciprocamente la possibilità di contrastare reciprocamente eventuali pretese.
c) Se l'utilizzo degli oggetti contrattuali da parte dell'acquirente è compromesso da diritti di proprietà di terzi esistenti, il fornitore deve ottenere a proprie spese la relativa approvazione oppure modificare o sostituire le parti interessate della fornitura in modo tale che l'utilizzo degli oggetti contrattuali gli articoli contrattuali non violano più i diritti di proprietà di terzi e allo stesso tempo corrispondono agli accordi contrattuali.
d) Il fornitore è tenuto a trasferire al acquirente su sua richiesta dietro adeguato compenso. Se richiesto dalla legge, il fornitore deve rivendicare effettivamente le invenzioni dai propri dipendenti in modo tempestivo.
e) Se il fornitore fornisce al cliente materiale fotografico per scopi pubblicitari, deve assicurarsi in anticipo di possedere i diritti d'uso necessari su tale materiale fotografico e di poterli concedere anche a terzi, in particolare al cliente. Con la fornitura del materiale fotografico il fornitore autorizza l'acquirente a utilizzare il materiale fotografico nella modalità e nella misura concordata approvata dal fornitore, a modificare o riprogettare in altro modo il materiale fotografico, a produrre materiale pubblicitario e a distribuirlo. Se l'utilizzo concordato del materiale fotografico da parte dell'acquirente viola i diritti di terzi, il fornitore esonera l'acquirente da tutte le pretese di terzi.

15. Compensazione
a) L'acquirente ha il diritto di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto commerciale con crediti del fornitore o di far valere eventuali diritti di ritenzione.

16. Riservatezza
a) Il fornitore si impegna a conservare tutti i dati dell'acquirente contenuti negli ordini nonché tutti i fatti, documenti, informazioni, ecc., in particolare tutti i dettagli commerciali e tecnici non evidenti, i documenti consegnati dall'acquirente come campioni, disegni , progetti, illustrazioni e documenti simili di cui venga a conoscenza nel corso del rapporto d'affari devono essere trattati in modo strettamente confidenziale.
b) Il fornitore si impegna a non consentire o concedere l'accesso a queste informazioni, nella loro interezza o in parte, a terzi privati o pubblici, né intenzionalmente né involontariamente (furto, copia o utilizzo illegale, atto con l'intento di causare danni, ecc. .).
c) Tale obbligo di riservatezza perdura anche dopo l'evasione dell'ordine e si estende anche ai dipendenti, collaboratori ed altri soggetti ai quali il fornitore ha affidato, anche solo selettivamente, la consegna.
d) In caso di violazione di tale obbligo, il fornitore potrebbe essere tenuto a pagare una penale contrattuale pari al 10% dell'importo totale degli ordini effettuati negli ultimi 12 mesi.

17. Codice di condotta dei fornitori
a) Il fornitore è tenuto a rispettare le leggi degli ordinamenti giuridici applicabili, in particolare quelli del produttore e del paese di destinazione. Non parteciperà attivamente o passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, violazione dei diritti fondamentali dei suoi dipendenti o lavoro minorile. Si assumerà inoltre la responsabilità della salute e della sicurezza dei suoi dipendenti sul lavoro, rispetterà le leggi sulla protezione dell'ambiente e promuoverà ed esigerà il rispetto di questo codice di condotta nel miglior modo possibile dai suoi fornitori. Se il fornitore viola colpevolmente questi obblighi, abbiamo il diritto, fatte salve ulteriori pretese, di recedere dal contratto o di risolvere il contratto. Se è possibile porre rimedio alla violazione degli obblighi, tale diritto può essere esercitato solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio alla violazione degli obblighi.

18. Clausola di nullità parziale
a) Qualora una disposizione delle presenti condizioni di acquisto o parte di essa fosse o divenisse inefficace, l'efficacia delle restanti disposizioni non sarà pregiudicata. La disposizione nulla o inapplicabile dovrebbe essere sostituita da una disposizione efficace e applicabile i cui effetti si avvicinino il più possibile all’obiettivo economico che le parti contrattuali perseguono con la disposizione inefficace o inapplicabile. Ciò vale anche in caso di lacuna normativa.

19. Giurisdizione
a) Foro competente esclusivo è la sede della CleanService Group AG a 9230 Flawil, Svizzera.

20. Legge applicabile
a) Per l'intero rapporto giuridico tra le parti contraenti si applica esclusivamente il diritto svizzero.
b) Sono escluse le norme di riferimento del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG, detta anche Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili). 


CleanService Group AG, Wilerstrasse 2180, CH-9230 Flawil, Svizzera, febbraio 2021


Informazioni sui contatti


Disinfezione Steinemann | Gruppo CleanService AG

Wilerstrasse 2180
9230 Flawil
Svizzera

disinfezione@steinemanngroup.com

+41 71 555 11 30

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